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Bonus mamma 2017, come e quando fare domanda all’Inps

A partire da giovedì 4 maggio 2017 è possibile fare richiesta all’Inps per ricevere l’assegno di 800 euro che spetta alle neomamme, beneficio economico previsto dalla legge di bilancio del 2017.

Ma chi può fare domanda? In che tempi? Quali documenti servono?

Ecco tutti i dettagli:

COSA È IL BONUS MAMMA

Si tratta di un premio di 800 euro che viene erogato in un’unica soluzione per ogni figlio nato o adottato/affidato.

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

CHI PUO’ FARE DOMANDA E QUANDO

Possono fare richiesta le future madri (a partire dal termine del settimo mese di gravidanza) e le neo-mamme al momento della nascita (e comunque entro un anno di vita del bambino), dell’adozione o dell’affidamento.

Per i bambini già nati (adottati o presi in affido) dal 1 gennaio 2017 ad oggi, l’anno di tempo per presentare domanda decorre a partire dal 4 maggio 2017.

Per avere diritto alla prestazione, le gestanti/madri devono essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria oppure devono avere lo status di rifugiate politiche e la protezione sussidiaria. Sono ammesse al bonus anche le cittadine non comunitarie con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo.

Non sono previsti limiti di reddito.

COME FARE DOMANDA

La domanda va inoltrata all’Inps per via telematica, cliccando sul portale www.inps.it

Il servizio è accessibile tramite

– i Patronati;

– direttamente dalla richiedente tramite PIN forte oppure chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164 (gratuito da telefono fisso) oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente.

DOCUMENTI NECESSARI

Per attestare la gravidanza serve il certificato originale o la copia autentica, che può essere presentato allo sportello della sede INPS competente oppure spedito tramite raccomandata.

È sufficiente indicare il numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL oppure indicare l’avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza.

Le sole madri non lavoratrici possono altresì indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del Ssn o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.

Se la domanda è presentata dopo il parto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino.

Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.

Ulteriori informazioni e/o aggiornamenti sul sito www.inps.it

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